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Informazioni ambientali

Art. 40 comma 2, D.lgs. 33 / 2013

Frequenza aggiornamento:continuo

DescrizioneL'Art. 40 prevede che ferme le disposizioni di maggior tutela in materia di informazioni ambientali, le amministrazioni pubblicano le informazioni ambientali di cui all'art. 2, lettera a), D.lgs. 195 / 2005 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo D.lgs. Tali informazioni sono raccolte in apposita sezione denominata "informazioni ambientali".

Pagina aggiornata il 16/10/2025 12:58

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